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Titolarità e incompatibilità: la nuove norme

Farmacia Redazione DottNet | 18/10/2017 13:35

La legge 124/2017 esaminata punto per punto

Le società proprietarie di ambulatori e strutture medico-sanitarie non possono detenere farmacie né partecipare come socie in società titolari di esercizi farmaceutici. E’ uno dei chiarimenti forniti nella circolare diffusa ieri da Federfarma per fare il punto sulle misure della Legge 124/2017 in materia di capitale e titolarità, coordinate con la legislazione preesistente. Il documento, redatto dall’ufficio legale della Federazione anche sulla base delle indicazioni provenienti dal suo consulente tecnico, il costituzionalista Massimo Luciani, mira a offrire agli iscritti «un quadro normativo il più possibile chiaro, pur tenendo conto che, purtroppo, non tutte le disposizioni, soprattutto in materia di incompatibilità, si prestano a una lettura univoca».

Proprietà della farmacia
Le maggiori certezze riguardano il capitolo relativo alla titolarità: con la 124/2017, possono essere titolari di farmacia privata i farmacisti iscritti all’albo forniti di idoneità, le società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), le società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e le società cooperative a responsabilità limitata.

Titolari in forma individuale
Soltanto i farmacisti idonei possono essere titolari in forma individuale di una o più farmacie. Tale condizione – così come quella di gestore provvisorio – sembrerebbe incompatibile con la qualifica di socio in una società proprietaria di farmacie, in quanto la 124/2017 non ha abrogato esplicitamente l’articolo 112, comma 2, del Tuls («è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»). Federfarma sta valutando un intervento che chiarisca la lettura da dare alla normativa, per prevenire eventuali disparita di trattamento tra titolari persone fisiche e società.

Società titolari di farmacie
La direzione della farmacia gestita in società deve essere affidata a un farmacista che abbia l’idoneità, ma non è più indispensabile che il direttore sia anche socio. Ogni società potrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell’ambito di una regione, non debve superare il 20% del totale degli esercizi esistenti. In virtù di quel «indirettamente», si deduce che una società proprietaria può figurare qualità di socio in un’altra società titolare di farmacie.
Per esigenze di trasparenza, le società sono tenute a comunicare alla Fofi e all’assessorato alla Salute competente lo statuto e ogni variazione della compagine sociale.

Incompatibilità
Alla luce delle nuove disposizioni, coordinate con la precedente normativa rimasta in vigore, una persona fisica socio di società proprietaria di farmacie non può:
- esplicare attività nel settore della produzione del farmaco;
- esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco;
- esercitare la professione medica;
- essere titolare individuale o gestore provvisorio di farmacia;
- essere direttore o collaboratore di altra farmacia della quale non è socio;
- essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
A sua volta, una società socia di società titolare di farmacie non può contemporaneamente:
- Esplicare attività nel settore della produzione del farmaco
- Esplicare attività nel settore dell’informazione scientifica del farmaco
A una lettura ponderata, appare fondato sostenere che le società proprietarie di ambulatori medici non possono partecipare in qualità di socio in una società proprietaria di farmacie.

Trasferimento della titolarità
L’articolo 7, comma 8, della legge 362/1991 non ha subito ritocchi, dunque resta valida la disposizione che consente il trasferimento della titolarità dell'esercizio «decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione». Tale comma si applica sia ai titolari di farmacia in forma individuale sia alle società. Non si applica invece al trasferimento di quote sociali, per le quali non sono necessarie autorizzazioni. Rimangono vigenti le limitazioni al trasferimento per il farmacista titolare individuale, disciplinate dall’articolo 12 della legge 475/1968.
In caso di trasferimento da persona fisica a persona fisica, permane l’obbligo che l’acquirente sia «un farmacista iscritto all'albo professionale che abbia conseguito l'idoneità o abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente» (articolo 12, comma 8, della 475/1968). Anche le norme relative al trasferimento mortis causa rimangono in vigore, ma sempre nel solo caso in cui siano coinvolte soltanto persone fisiche. L’erede, di conseguenza, ha oggi sei medi di tempo (dalla presentazione della dichiarazione di successione) per conseguire i requisiti di legge e intestarsi la titolarità, oppure conferire la farmacia in una società e rimanere socio della stessa.

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fonte: filodiretto, federfarma

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